Art. 2.
(Servizi e interventi per il diritto allo studio).

      1. Il diritto allo studio si articola nell'insieme dei servizi e degli interventi finalizzati a promuovere il successo formativo degli studenti e a garantire la libertà

 

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di scelta del percorso educativo all'interno del sistema nazionale di istruzione.
      2. I servizi e gli interventi di cui al comma 1 comprendono:

          a) misure per favorire l'accesso degli studenti ai sussidi didattici;

          b) borse di studio per i capaci e meritevoli privi di mezzi, in attuazione di quanto previsto all'articolo 34, terzo comma, della Costituzione;

          c) buoni-scuola per la copertura, in tutto o in parte, dei costi di iscrizione a scuole paritarie;

          d) altri interventi comunque rivolti al perseguimento delle finalità di cui al comma 1.