1. Il diritto allo studio si articola nell'insieme dei servizi e degli interventi finalizzati a promuovere il successo formativo degli studenti e a garantire la libertà
a) misure per favorire l'accesso degli studenti ai sussidi didattici;
b) borse di studio per i capaci e meritevoli privi di mezzi, in attuazione di quanto previsto all'articolo 34, terzo comma, della Costituzione;
c) buoni-scuola per la copertura, in tutto o in parte, dei costi di iscrizione a scuole paritarie;
d) altri interventi comunque rivolti al perseguimento delle finalità di cui al comma 1.